Respinto dal Tar del Lazio il ricorso di Corepla con cui era stato chiesto di annullare le misure cautelari che gli erano state imposte a fine 2019. Questa importante decisione chiarisce una tematica che a lungo era stata dibattuta e discussa anche in varie sedi fin dai primi mesi della presenza di Coripet come nuovo attore nello scenario della gestione dei rifiuti primari: Coripet, a condizione che ai convenzionati (Comuni o loro delegati) sia garantito almeno lo stesso introito pattuito con Corepla, ha “diritto a ottenere la quota parte di materiale di sua spettanza previo versamento ai convenzionati della propria quota parte di contributo per la raccolta differenziata (…)”. Le citate misure dell’Antitrust (già confermate in sede cautelare sia dal TAR che dal Consiglio di Stato) nell’operatività hanno consentito l’eliminazione di alcuni ostacoli burocratici che si erano sedimentati nel tempo per mancanza di una pluralità di soggetti atti ad operare sul mercato. Le restrizioni che sono state rimosse dalle misure cautelari dell’antitrust sono le clausole di esclusiva a favore di Corepla nei rapporti con i Comuni e i centri di selezione e l’indebita gestione dei volumi di competenza Coripet non più soggetti al CAC. Coripet ovviamente guarda con favore il risultato raggiunto perché di fatto vengono meno quelle restrizioni che hanno impedito per lungo tempo la partenza del sistema CORIPET che oggi è pienamente operativo. La rimozione di tali ostacoli rende peraltro più semplice e quindi più facile l’ingresso di altri nuovi consorzi autonomi andando nella direzione che la stessa antitrust aveva indicato della sua indagine conoscitiva in tema di raccolta e gestione rifiuti (IC49) del 2017. Resta ancora aperta l’istruttoria avviata da AGCM nell’ aprile del 2019 per presunto abuso di posizione dominante da parte di Corepla, la cui chiusura al momento è prevista per il 30 ottobre 2020.