All’interno del settore del riciclo, in ambito europeo, l’Italia possiede la più alta percentuale sulla totalità dei rifiuti raccolti: stando ai dati del Rapporto Symbola, infatti, il tasso di riciclo del nostro Paese è pari al 79%, mentre per la Francia si attesa al 56%, per il Regno Unito al 50% e per la Germania al 43%.
In questo contesto e in ottica di economia circolare, per una comunicazione trasparente e sostenibile sia verso le aziende che verso il cliente finale, l’etichetta ambientale svolge un ruolo chiave: è questa, infatti, a fornire le indicazioni in merito al tipo di materiale di cui è composto l’imballo e quindi alle corrette modalità per lo smaltimento (comunque adattate alle indicazioni di ogni singolo Comune).
Fondamentale è, chiaramente, il rispetto delle norme e il riferimento alla legislazione in corso: in questo senso l’Italia, con l’etichettatura ambientale imballaggi, è uno dei primi Paesi europei ad aver recepito le direttive comunitarie. Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), infatti, recepisce le direttive europee in materia di ambiente e si applica unicamente al nostro Paese; ne deriva che anche l’obbligo di etichettatura degli imballaggi, nella forma in cui è proposto, vige esclusivamente per gli imballaggi immessi sul territorio nazionale e per tale ragione, le informazioni devono essere riportate in italiano.
L’art. 219 D.Lgs 152/2006, modificato da D.Lgs 116/2020, prevede inoltre che tutti gli imballaggi debbano essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’UE, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
I produttori hanno l’obbligo di indicare, ai fini dell’identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
Inoltre, l’art. 218 D.Lgs 152/2006 chiarisce la definizione di imballaggio: “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.
Infine, la Legge di conversione n.15/2022 va a modificare il “Decreto Milleproroghe” del 30/12/2021 e ciò comporta lo slittamento al 1/1/2023 dell’obbligo di etichettatura ambientale.
La legge stabilisce anche che il Ministero della Transizione Ecologica dovrà provvedere a emanare delle “linee guida tecniche” per l’etichettatura ambientale degli imballaggi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero entro il 30 maggio 2022).