I Ministri dell’Ambiente e dell’Economia hanno firmato il decreto FER1, che ha l’obiettivo di sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) attraverso la definizione di incentivi e procedure indirizzati a promuovere l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia in termini ambientali che economici, del settore. Il provvedimento, in particolare, incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.
<< Con questo decreto si premia l’autoconsumo di energia per gli impianti su edificio fino a 100 kW e l’eliminazione dell’amianto – commenta Sergio Costa – si incentiva la produzione di energia sostenibile oltre che rinnovabile. E’ una grande opportunità di sviluppo e di tutela ambientale>>.
Dopo aver ottenuto il via libera della Commissione europea, il Decreto FER 1 aspetta solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’ attuazione del provvedimento consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi di euro.
Con gli incentivi verrà data priorità a: impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica; su edifici pubblici e fabbricati rurali per impianti FV in sostituzione di coperture in eternit (impianti che avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 euro/MWh sull’energia prodotta); impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23/6/2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato; tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche.
Potranno partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri gli impianti: di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW; oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW; oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW
Inoltre, potranno partecipare alle procedure di registri anche aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW.